Statuto

 

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

Sulle ali dei ricordi”



Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e successive modifiche, nonché delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione non riconosciuta denominata “Sulle ali dei ricordi”, con acronimo “S.A.RI.”, (di seguito indicata anche come “Associazione”).

2. L'Associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs.117/2017.

3. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Cosio Valtellino, in Via Singella n. 50. L’eventuale variazione della sede legale non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

4. Essa opera nel territorio della provincia di Sondrio ed intende operare anche in ambito nazionale e internazionale. L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all’estero.

5. L’Associazione ha durata illimitata.


Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell’acronimo “APS” o dell’indicazione di “associazione di promozione sociale”

1. A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione di questo, l’acronimo “APS” o l’indicazione di “associazione di promozione sociale” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell’Associazione diventerà quindi “Sulle ali dei ricordi APS ” oppure “Sulle ali dei ricordi associazione di promozione sociale”.

2. L’Associazione dovrà da quel momento utilizzare l’indicazione di “associazione di promozione sociale” o l’acronimo “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. Fino all’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l’acronimo “APS” o l’indicazione di “associazione di promozione sociale” potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l’Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 383 del 2000.


Art.3 - Scopi e finalità

1. L’Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.

2. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. In particolare l'Associazione intende:

  1. Sensibilizzare, accompagnare e avvicinare le persone alle tematiche connesse al lutto, al tabù della morte, la vecchiaia e il fine vita - inteso in particolare come educazione alla finitezza - nell'ottica di favorire una profonda consapevolezza di sé per accrescere la gioia di vivere e diminuire il timore della morte, promuovere il benessere personale e l'accettazione della vita in tutta la sua interezza;

  2. Attivare varie iniziative per supportare e sostenere diverse categorie di persone:

- progetti a favore di chi sta vivendo un lutto: ad esempio tramite momenti di condivisione, gruppi di ascolto, percorsi strutturati per agevolare il processo di elaborazione e di risoluzione del lutto, nonché grazie a momenti di risocializzazione pianificati, operando in sinergia con le Amministrazioni Comunali ed eventuali associazioni già attive sul territorio;

- iniziative rivolte agli anziani (ospiti presso strutture e case di riposo, o gruppi e associazioni anziani, case famiglia, strutture pubbliche o private), atte a facilitare l’acquisizione di una maggiore consapevolezza, serenità e benessere, per alleviare il senso di inadeguatezza e/o di esclusione sociale, per permettere loro di vivere con più pienezza e armonia l’ultima età della vita;

  1. Sostenere azioni e progetti a favore della prevenzione (primaria e secondaria) di comportamenti suicidari, dell’autolesionismo e più in generale del disagio giovanile, favorendo percorsi di crescita personale, benessere e autostima, agendo in sinergia con altre associazioni e con l’aiuto di esperti e professionisti;

  2. Organizzare e promuovere percorsi formativi rivolti a gruppi di operatori, o di volontari di enti ed associazioni, perché possano acquisire una maggiore capacità di comunicare ed intessere relazioni empatiche, sia col singolo che nei gruppi.

4. L’Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le

seguenti attività di interesse generale:

  1. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53

e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa -rif. lettera d) art. 5 del D.Lgs. 117/17 Codice del terzo settore-

  1. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,

incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo -rif. lettera i) art. 5 del d.lgs. 117/17 codice del terzo settore-

  1. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19

agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo -rif. lettera u) art. 5 del d.lgs. 117/17 codice del terzo settore-

  1. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei

consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

-rif. lettera w) art. 5 del d.lgs. 117/17 codice del terzo settore-


Art.4 - Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività, che vengono elencate qui di seguito a titolo puramente esemplificativo ma non esaustivo:

  1. conferenze, convegni, workshop, laboratori di arte, teatro ecc., per incoraggiare la diffusione dell'educazione alla finitezza;

  2. incontri di gruppo, momenti di condivisione, gruppi di ascolto, laboratori esperienziali per facilitare l'elaborazione del lutto;

  3. laboratori di mandala, canto, narrazione, massaggio dolce, laboratori sensoriali, automassaggio, corsi di cucina ecc., rivolti agli anziani, nell'ottica di renderli più protagonisti e meno spettatori delle varie attività proposte;

  4. momenti di risocializzazione pianificati (ad es. cene di gruppo, gite, cinema, teatro, laboratori/corsi di cucina, gruppi di lettura ecc.);

  5. attività formative e informative (corsi, conferenze, laboratori, workshop, seminari ecc.) che promuovano e favoriscano una maggiore capacità di comunicare e intessere relazioni empatiche, col fine di preparare sempre più operatori e volontari a “saper essere” e a “saper stare” con le persone che stanno vivendo un momento di particolare difficoltà (ad es. la vecchiaia, l'approssimarsi della morte, il lutto...);

  6. accompagnare e sostenere il morente e i suoi cari nei loro ultimi momenti di vita insieme, aiutandoli a valorizzarne ogni istante, incoraggiando ad esempio l'ascolto empatico e la riconciliazione, anche tramite l'uso di laboratori narrativi o sensoriali;

  7. convegni informativi, eventi e progetti strutturati, conferenze, percorsi formativi ecc., per promuovere il benessere personale e l'autostima onde prevenire situazioni di disagio e ideazioni o comportamenti suicidari;

  8. svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco, ma comunque collegata con quelle precedenti, anche attivando ogni possibile forma di collaborazione con altre associazioni ed Enti pubblici e privati, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

2. L’Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell’Organo di amministrazione.

3. L’Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.


Art.5 - Norme sull’ordinamento interno

1. L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.


Art.6 - Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. L'Associazione può ammettere come associati anche altri Enti del Terzo Settore, o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale associate.

3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

4. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

5. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.


Art.7 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l’organo deputato a decidere sull’ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L’accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L’eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’interessato può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.


Art.8 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

  1. partecipare in Assemblea con diritto di voto - direttamente o per delega - compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;

  2. essere informati di tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, e di parteciparvi;

  3. esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall’art.15, c.2, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

  1. adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;

  2. rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

  3. versare la quota associativa ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.


Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, mancato pagamento della quota sociale, scioglimento o esclusione:

  1. ogni associato può in ogni momento recedere senza oneri dall’associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all’associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all’associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell’associazione;

  2. mancato pagamento della quota associativa entro 180 (centottanta) giorni dall’inizio dell’esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L’associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell’art.7 del presente Statuto.

2. L’associato può invece essere escluso dall’Associazione per:

  1. comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;

  2. persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;

  3. aver arrecato all’Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’associato escluso può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l’associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative o di altre somme eventualmente versate all’associazione, né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.


Art.10 - Dei volontari e dell’attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L’Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.


Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L’Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.


Art.12 - Organi dell’Associazione

1. Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea dei soci;

  2. il Consiglio Direttivo (o Organo di Amministrazione);

  3. il Presidente;

  4. l’Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui

all’art.30 del Codice del Terzo settore;

  1. l’Organo di Revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui

all’art.31 del Codice del Terzo settore.

2. L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.


Art.13 - L’Assemblea

1. L’associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l’uguaglianza dei soci.

2. L’Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

3. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l’indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

4. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione in via ordinaria, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

L’Assemblea può essere inoltre convocata:

  1. su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;

  2. su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l’organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell’Assemblea.

5. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Associazione e tramite l'invio di messaggio di posta elettronica o messaggio sms ad ogni socio, anche se sospeso od escluso in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione.

L’avviso deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno. L’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

6. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, conservato nella sede dell’Associazione.


Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze, validità e quorum

1. L’Assemblea ordinaria ha il compito di:

  1. eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;

  2. eleggere e revocare il Presidente dell’Associazione;

  3. eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell’organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

  4. approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;

  5. approvare l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;

  6. approvare l’eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;

  7. deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;

  8. deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;

  9. ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;

  10. approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;

  11. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

3. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.


Art.15 - Modalità di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L’esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno un mese nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno un mes nel libro degli associati possono partecipare all’Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all’associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell’associato minorenne, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

5. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e della relazione sull’attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

6. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.


Art.16 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell’Assemblea straordinaria:

  1. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

  2. deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione, l’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.


Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’Associazione, è eletto dall’Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell’atto costitutivo. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.


Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l’Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, e conservato nella sede dell’Associazione.


Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:

  1. redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

  2. redigere l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre

all’approvazione dell’Assemblea;

  1. redigere l’eventuale bilancio sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

  2. nominare il Vicepresidente e il Segretario dell’Associazione;

  3. decidere sulle domande di adesione all’Associazione e sull’esclusione degli associati;

  4. redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione, da

sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

  1. decidere la quota associativa annuale, determinandone l’ammontare;

  2. deliberare la convocazione dell’Assemblea;

  3. decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con

collaboratori e consulenti esterni;

  1. ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;

  2. curare la tenuta dei libri sociali dell’Associazione;

  3. deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario

e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

  1. adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai

regolamenti interni;

  1. adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità

istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.

3. Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.


Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

  1. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

  2. revoca da parte dell’Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell’Associazione;

  3. sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all’art.17, c.2, del presente Statuto;

  4. perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste

dall’art.9 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell’ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all’elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.


Art.21 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente è eletto direttamente dall’Assemblea tra i propri associati.

3. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente.

4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:

  1. firmare gli atti e i documenti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;

  2. aprire e chiudere conti correnti, ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone quietanza;

  3. convocare e presiedere le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;

  4. sottoscrivere tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;

  5. curare l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;

  6. in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;

  7. ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti

l’Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa.

5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.22 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:

  1. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

  2. revoca da parte dell’Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell’Associazione;

  3. sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all’art.17, c.2, del presente Statuto;

  4. perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste

dall’art.9 del presente Statuto.

2. Qualora il Presidente cessi dall’incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all’elezione del nuovo Presidente. Fino all’elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.


Art.23 - L’organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L’organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall’Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

2. L’organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Esso nomina al proprio interno un Presidente. I membri dell’organo di controllo, a cui si applica l’art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.

3. Al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all’organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro, salvo il caso in cui l’Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’ apposito registro.


Art.24 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall’Associazione rispondono, oltre all’Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione.

2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell’organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.


Art.25 - Libri sociali e registri

1. L’Associazione deve tenere le seguenti scritture:

  1. il libro degli associati;

  2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;

  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

  4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo e di eventuali altri

organi sociali (se istituiti);

  1. il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di

volontariato non occasionale nell’ambito dell’associazione.

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono.

3. I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l’ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all’ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario.


Art. 26 - Risorse economiche

Le entrate economiche dell’associazione sono rappresentate da quote sociali, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio, rendite patrimoniali, rimborsi derivanti da convenzioni, attività di raccolta fondi, corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale, proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore, ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.


Art. 27 - Scritture contabili

1. Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell’associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art. 13 e dall’art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall’Assemblea ordinaria. Quest’ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni - e comunque, nel caso di particolari esigenze, non oltre 180 (centoottanta) giorni - dalla chiusura dell’esercizio.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.


Art. 28 - Esercizio sociale

1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall’Assemblea entro il mese di aprile/giugno.

3. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

4. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all’art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l’approvazione da parte dell’Assemblea. In tal caso il bilancio sociale verrà redatto secondo le linee guida indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.


Art. 29 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2. Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.


Art. 30 - Assicurazione dei volontari

1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

2. L’associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.



Art. 31 - Devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all’art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall’Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.


Art. 32 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili, e si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

 

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